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I benefici fiscali per le donazioni

La normativa fiscale riserva un trattamento di riguardo a chi vuole fare una donazione a un ente che svolge attività di pubblica utilità ed in particolar modo alle ONLUS.
Sgravi fiscali sui versamenti a favore delle ONLUS

Dal 1 gennaio 2018 le erogazioni liberali a favore delle ONLUS fatte da persone fisiche o da società possono essere dedotte, dal soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 14 Legge 80/2005 modificato da art. 83 D.Lgs 117/2017). In alternativa il T.U.I.R. prevede che, per le persone fisiche, le erogazioni liberali fino ad un importo massimo di euro 30.000,00 danno diritto ad una detrazione del 30% dallʼimposta lorda (art. 15). Per le persone giuridiche le erogazioni liberali sono deducibili per un importo non superiore a euro 30.000,00 o al 2% del reddito dʼimpresa dichiarato (art.100).

Sgravi fiscali sulle donazioni

Per beneficiare degli sgravi fiscali, in ogni caso, il versamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario, conto corrente postale, assegno o carta di credito allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (ad esempio contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale). Per i contributi versati in contanti non è ammessa deducibilità.

DONAZIONI FINALIZZATE A PROGRAMMI DI RICERCA EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE GIURIDICHE (Legge 23-12-2005, n. 266, Art. 1, comma 353)

Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore delle fondazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Deducibilità erogazioni liberali a favore di onlus

Le ONLUS non sono soggette ad imposte sulle successioni e lasciti testamentari, sulle donazioni e sulle assicurazioni sulla vita ad esse intestate, per cui l’intero importo della liberalità viene utilizzato ai fini istituzionali.